LA MANUTENZIONE DEI CANCELLI AUTOMATICI NON È UNA SCELTA, MA UN DOVERE!
Occupandoti di Amministrazioni Condominiali concorderai che la Manutenzione dei Cancelli Automatici è Obbligatoria per Legge. La Direttiva Macchine CE 2006/42 ed il Decreto Legislativo N.17 del 27/01/2010, sanciscono che l’amministratore di un Condominio ha l’obbligo di farsi rilasciare e conservare per 10 anni la documentazione relativa ai Cancelli Automatici. Inoltre deve adeguarli alla Nuova Normativa di Sicurezza ed abilitare la “Manutenzione Programmata Annuale” per Legge. La responsabilità dell’Amministratore entra in gioco quindi non soltanto per quanto riguarda l’installazione, ma anche per l’adeguamento dell’impianto e la successiva manutenzione.
AMMINISTRATORE=RESPONSABILE
L'amministratore di condominio, per legge, risulta automaticamente responsabile degli impianti e quindi delle automazioni presenti nel condominio, Nel caso di incidente, grava su di lui la responsabilità civile o penale, salvo che non abbia sottoscritto, come da legge, un "contratto di manutenzione ordinaria".
CAMBIA IL MODO DI PENSARE, LA LEGGE NON AMMETTE IGNORANZA!
In tema di Automazioni, la Comunità Europea ha emanato una serie di Norme di Sicurezza che “obbligano” un piano di “manutenzioni programmate”. La Normativa si estende in ben 19 Norme di Riferimento che permette di avere un sistema unico a livello europeo, fissando e giustificando i criteri, le responsabilità dell’azienda installatrice e dell’acquirente, sia esso privato, condominio o azienda.
Pertanto, ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42 CE è vietata l’installazione di impianti e di prodotti non certificati. La violazione di tale requisito è punita con il sequestro del bene a cui vanno aggiunte le sanzioni di tipo economico, civili e penali. Inoltre nel caso di beni auto costruiti, il produttore deve certificare non solo l’installazione dell’impianto ma anche il cancello. La fornitura e/o l’installazione di prodotti “non conformi” alle disposizioni normative in tema di marchio e/o di sicurezza dei prodotti, determina a seconda dei casi, la nullità del contratto o una grave violazione del medesimo e legittima l’acquirente a respingere il prodotto, a rifiutare il pagamento del prezzo ed a richiedere il risarcimento dei relativi danni.
LE RESPONSABILITÀ PENALI
La figura del Proprietario o dell’amministratore di un Condominio nel corso degli ultimi anni si è completamente evoluta. In passato l’incarico veniva conferito agli stessi Condomini. Con il tempo sono stati sostituiti da professionisti esperti in materia, i quali sono più facilmente in grado di assolvere alle numerose responsabilità che gravano sull’ amministratore. Il proliferare di Leggi Speciali tra le quali quelle in materia di sicurezza degli impianti di automazione, privacy ed obblighi tributari in ambito condominiale, ha dilatato l’area della sue personali responsabilità. La Normativa in Vigore N.17 del 27/01/2010 stabilisce la responsabilità del proprietario e/o dell’Amministratore Condominiale per la Sicurezza dei Cancelli Automatici, sia per quanto riguarda l’installazione, sia per quanto riguarda la “Manutenzione Programmata” dell’impianto/i negli anni a seguire.
COSA SUCCEDE IN CASO DI INCIDENTI? I DISPOSITIVI DI SICUREZZA SONO OBBLIGATORI?
La legge stabilisce che l’amministratore è tenuto a compiere “atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio”, atti conservativi in cui rientra anche la manutenzione e l’adeguamento degli impianti di automazione cancelli, in quanto soggetti all’utilizzo comune dei condomini.
Applicando la normativa al caso della responsabilità nell’installazione e manutenzione dei cancelli automatici, si evince che l’amministratore di condominio è responsabile nel caso in cui il malfunzionamento di un cancello automatico, derivante da una sua inadempienza, quindi da una cattiva manutenzione dell’impianti di automazione cancelli o da una installazione non a norma, provochi danni a persone o cose. La responsabilità civile dell’amministratore di condominio sussiste anche in quei casi in cui egli abbia agito per colpa e non per dolo, cioè non intenzionalmente ma per distrazione.
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